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Statuto

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ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

I.P.A.B.

“EDUCANDATO REGINA ELENA”

Via Cifali, 61 - CATANIA

STATUTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione commissariale n° 14 del 22 Maggio 2014

 

Origine.

L’opera Pia Educandato Regina Elena, Conservatori Raggruppati con sede in Catania via Cifali n° 61, trae la sua origine dalla fusione delle Opere Pie Educandato “Regina Elena”, Conservatori Raggruppati “S. Vincenzo dei Paoli, “Vergini al Borgo”, “S. Casa della Grazia” e Ospizio di beneficenza in Catania giusto decreto del Presidente della Regione Siciliana (n° 331 del 30/10/1998), delle quali la prima trae origine dalla fusione dei due Istituiti autonomi Educandato “La Purità” e Conservatorio “Buon Pastore per R.D 21 febbraio 1926 n° 457;

il Conservatorio “S. Vincenzo dei Paoli” fondato il 14 giugno 1810 da Mons. Vescovo Di Corrado Maria Deodati, eretto in Ente morale con statuto proprio per R.D. 3 ottobre 1872;

il Conservatorio “Vergini al Borgo” fondato nei primi del 1700 dalla casa Biscari, e eretto a ente morale con statuto proprio per R.D gennaio 1874;

il Conservatorio “S. Casa della Grazia”, fondato dal Can.co Monsignore Francesco Farcisi nel 1907 ed eretto in ente morale con statuto proprio per R.D. del luglio dello stesso anno;

L’Ospizio di Beneficenza trae la sua primitiva origine nel 1 agosto 1778 con R° dispaccio e approvato con R.D del 11 dicembre 1939.

A seguito dell’ avvenuta fusione per intervenuto mutamento giusta delibera n° 14 del 22/05/2014, approvata nella seduta del 22/05/2014 delle opere Pie “Conservatorio Santa Casa della Grazia”, “Conservatorio San Vincenzo dei Paoli”, “Conservatorio Vergini al Borgo” sono fuse con l’Educandato Regina Elena.

 

 

TITOLO 1

NORME GENERALI

CAPO I

SEDE E FINALITA’

ART. 1

 

L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, in seguito indicata come “I.P.A.B.” ha sede legale ed amministrativa in Catania, Via Cifali n° 61, dove normalmente si riunisce il consiglio d’amministrazione e dove vengono pubblicati gli atti amministrativi.

Con l’adozione del presente statuto, la nuova denominazione completa dell’ I.P.A.B. sarà la seguente:

 

 

 

“EDUCANDATO REGINA ELENA”

 

 

L’I.P.A.B. è regolata dalla legge regionale 09/05/1986 n° 22, dalla legge 08/11/2011 n° 328 e nella parte residuale e transitoria dalla legge 17/07/1890 n° 6972.

Essa non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, finanziaria, gestionale e tecnica.

Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavI, in questi compresi i trasferimenti.

In essa si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.

L’Ente adotta il regolamento di organizzazione, dei servizi e delle attività.

Gli uffici amministrativi hanno sede negli stessi locali.

Resta salva la facoltà di allocare gli uffici amministrativi o parte di essi, presso altri plessi decentrati, anche in affitto ed anche in comuni diversi dalla sede dell’I.P.A.B., qualora ne sussista o ne sia ravvisata l’opportunità.

 

ART. 2

 

L’I.P.A.B., nell’ambito delle finalità previste dal presente statuto in armonia con le disposizioni legislative vigenti, si inserisce nel sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dall’art. 22 della legge n° 328/2000 e partecipa alla programmazione ed alla gestione dei servizi sociali integrati sia a livello regionale che a livello provinciale e distrettuale. In particolare l’I.P.A.B. si prefigge lo scopo nei limiti dei propri mezzi patrimoniali, a provvedere all’accoglimento convittuale semiconvittuale, alla tutela, all’educazione ed all’istruzione dei minori di ambo i sessi, in modo tale da pervenire all’integrale sviluppo del minore come “uomo” e come “cittadino”.

Al fine di potenziare e razionalizzare i servizi e le attività offerte, l’I.P.A.B. potrà procedere a fusione o incorporazione di altre I.P.A.B.

Il regolamento interno disciplinerà tempi e modi per la presentazione delle istanze di ammissione ai vari servizi e per l’attuazione degli interventi, che saranno organizzati in base a criteri di efficienza ed economicità di gestione, tenendo presente i principi di professionalità responsabilità.

 

ART. 3

 

L’I.P.A.B. Educandato Regina Elena – nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare l’assistenza e la cura della persona umana, potrà attivare i seguenti servizi in favore di minori,disabili ed immigrati, autosufficienti o non autosufficienti:

 

A) Centro diurno con ospitalità notturna;

B) Servizio mensa;

C) Comunità alloggio e centro di accoglienza per ragazze madri, e minori a rischio, nonché iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile;

D) Centro d’incontro e sociale per attività culturali, ricreative, sportive, di laboratorio e del tempo libero in genere, anche attraverso il servizio di biblioteca aperto al pubblico ed attività di animazione socio-culturale;

E) Altre forme di assistenza idonee a sostenere la persona in ogni situazione temporanea o permanente di assenza o carenza di mezzi economici e/o di adeguata assistenza;

F) Organizzazione di seminari di studio, convegni, conferenze, centro di ricerche, indagini, documentazione e sondagi nel settore dei servizi sociali integrati.

 

 

 

 

 

CAPO II

Organizzazione dei servizi

 

ART. 4

 

L’organizzazione dei servizi e l’attività di gestione devono essere improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Nell’espletamento dei servizi dovrà essere costantemente assicurata la migliore fruibilità ed il pieno soddisfacimento delle esigenze dei soggetti destinatari.

Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, in aderenza ai contenuti del D.P.C.M. 21/12/95 e successive disposizioni, ed ispirandosi ai principi fondamentali richiamati nella direttiva della P.C.M. Dipartimento Funzione Pubblica – del 27/01/94 l’I.P.A.B. si doterà della carta dei servizi sociali, ove, verranno definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne la valutazione da parte degli altri utenti, le procedure per assicurare la tutela degli stessi, le modalità con le quali l’utente possa attivare i ricorsi nei confronti dei responsabili proposti alla gestione dei servizi.

Inoltre, nell’esclusivo interesse e tutela di tutti gli ospiti dell’I.P.A.B., dovranno essere rispettate le norme di riservatezza e segretezza di cui all’ art. 24 della legge n° 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolar modo dovrà essere dato corso alle disposizioni di cui alla legge 675/96 e successive modificazioni con adozione di apposito regolamento per la sicurezza dei dati personali (tutela privacy).

Per ogni singola tipologia di servizi, preliminarmente all’attivazione, deve essere adottato apposito regolamento nel quale dovranno essere indicati gli aspetti organizzativi e le modalità di erogazione, nel rispetto dei relativi standards strutturali ed organizzativi.

Sulla base delle disponibilità del Bilancio, il Consiglio di Amministrazione può, annualmente, con atto deliberativo motivato, stabilire un numero massimo complessivo di ricoveri gratuiti temporanei, o , in rapporto alle condizioni economiche e familiari degli utenti paganti in proprio, rette di ricovero inferiori a quelle stabilite con D.P.R.S. n° 158/1996 o erogare altre forme, anche parziali, di beneficenza, segnalando tali situazioni al comune e nell’attesa che il Comune medesimo provveda al pagamento della retta per come preciso obbligo di legge.

Per il miglior raggiungimento delle proprie finalità l’I.P.A.B., Può sottoscrivere accordi di programma e convenzioni con altre I.P.A.B. o Enti pubblici e/o privati non aventi scopo di lucro, nonché stipulare convenzioni con Congregazioni religiose.

Le attività di cui all’ Art. 3 del presente statuto si espletano nella struttura ove ha sede l’I.P.A.B. e/o in altre strutture affidate da Enti pubblici o privati, o comunque nella sua disponibilità.

 

ART. 5

 

Per la realizzazione delle finalità individuate dal presente Statuto, l’I.P.A.B. provvede, con i proventi derivanti:

 

- dalle rendite e redditi vari;

- dai contributi e dalle rette ricevute dalle amministrazioni comunali da cui provengono gli ospiti ricoverati;

- dalle rette ricevute dagli ospiti ammessi al ricovero con pagamento in proprio;

- dai contributi e dalle rette ricevute da altri Enti Pubblici e Privati;

- dai contributi e dai finanziamenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in favore di Enti che svolgono attività socio-assistenziale e socio-sanitaria;

- dalle donazioni ricevute da privati cittadini;

- da ogni altro provento in conto capitale e/o per spese di gestione dei servizi ed interventi di cui al precedente art. 3.

 

 

CAPO III

Retta di ricovero

ART. 6

 

Il costo della retta di ricovero , remunerativa del costo del servizio reso, per i soggetti a carico dei Comuni, è stabilito da apposite convenzioni, stipulate, con i predetti Enti obbligati a corrispondere la retta di ricovero secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Per gli utenti con retta a carico proprio e quelli, parzialmente o totalmente, a carico dei rispettivi familiari e/o degli obbligati per legge, l’ammontare della retta di ricovero è stabilito dall’amministrazione con proprio atto deliberativo, ove potranno essere prese in considerazione le situazioni socio economiche e di autonomia residua degli utenti.

 

 

TITOLO II

ORGANI

ART. 7

 

Organi dell’Istituzione sono:

 

1) di governo e di indirizzo

 

- Il Presidente,

- il Consiglio di Amministrazione,

 

2) di gestione

 

- il Segretario

 

3) di revisione economico-finanziaria

 

- il Revisore dei conti;

 

 

Capo I

Degli Amministratori

ART. 8

 

 

L’I.P.A.B è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri tutti nominati con decreto dell’Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, su designazione, rispettivamente:

 

n° 2 dello stesso Assessorato Reg.le della famiglia e delle politiche sociali;

n° 1 del Sindaco di Catania, scelto tra esperti nel settore della Pubblica Amministrazione;

n° 1 da sua S.E. Arcivescovo di Catania;

n° 1 dal Sig. Prefetto di Catania, con comprovata esperienza nel settore delle attività istituzionali che l’ente persegue.

Il consiglio elegge al suo interno il Presidente a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio d’amministrazione dura in carica cinque anni.

Il Presidente e i membri del Consiglio d’Amministrazione, possono essere riconfermati, senza interruzione, per non più di una volta.

La scadenza degli amministratori è simultanea.

Chi surroga un membro rimane in carica solo quanto sarebbe rimasto in carica il componente surrogato.

 

Capo II

Requisiti

ART. 9

Possono essere designati componenti coloro i quali abbiano i requisiti previsti dall’art. 3 commi 1 e 2 della L.R. 19/97 così come confermato dal parere dell’ufficio legale della Regione Sicilia, prot. n° 32457 del 23/11/2010.

Essi, non devono avere cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs n° 39 del 08/04/2013 così come modificato dalla L. n° 98 del 09/08/2013.

Non sono altresì eleggibili a componente il C.d.A.:

- Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali;

- Coloro che hanno lite con l’Istituzione o abbiano debiti liquidi verso essa e siano in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’Ente.

- Coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva , a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal 2° comma dell’art. 166 del Codice penale.

- Coloro che sono stati sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;

- Coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’art. 15 della L. n° 327/1988 e art. 14 della L. n° 55/1990 e s.m.i.;

- Coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

- Coloro che siano stati dichiarati inadempienti all’obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi o non abbiano riportato risultato positivo della loro gestione;

- I funzionari Regionali o Statali addetti al controllo delle deliberazioni dell’istituzione ai sensi della normativa vigente;

- I legali rappresentanti degli Enti convenzionati con l’ Istituzione nonché i componenti dei rispettivi organi collegiali;

 

La carica di componente del consiglio d’amministrazione non è compatibile con la carica di:

- membro del Parlamento nazionale o dell’Assemblea regionale Siciliana, presidente di provincia, sindaco, assessore provinciale o comunale, consigliere provinciale o comunale o circoscrizionale;

- Presidente o componente del Consiglio d’Amministrazione di altra Istituzione socio-assistenziale.

 

I consiglieri non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti nei quali abbiano interessi personali o loro congiunti entro il 4° grado.

I componenti del Consiglio d’Amministrazione devono comunque possedere i requisiti previsti dalle Leggi vigenti per lo svolgimento di pubbliche funzioni amministrative.

 

 

ART. 10

 

Il consiglio d’amministrazione decade quando per dimissioni o altre cause viene meno la metà dei consiglieri in carica.

Il consiglio d’amministrazione è sciolto quando violi obblighi imposti dalla legge o compia gravi violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità di funzionamento.

I consiglieri sono sospesi di diritto e decadono dalla carica nei casi previsti dalle norme vigenti.

La decadenza e lo scioglimento del consiglio di amministrazione sono dichiarati dall’assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Gli amministratori che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive (siano esse ordinarie che urgenti) decadono dalla carica. La decadenza opera di diritto ed è pronunciata dal Consiglio stesso sentito l’interessato, con avviso non inferiore a dieci giorni.

Di essa ne sarà data tempestiva comunicazione agli organi preposti alla designazione e alla nomina.

In caso di dimissioni queste devono essere presentate al consiglio d’amministrazione che ne prenderà atto dandone tempestiva comunicazione agli organi preposti alla designazione e alla nomina.

L’inserimento del sostituto potrà avvenire a seguito della notifica del decreto assessoriale di nomina.

Le procedure per il rinnovo devono essere avviate dal Presidente entro il 60° giorno antecedente la scadenza quinquennale del Consiglio d’Amministrazione.

Ne caso di inadempienza da parte del Presidente, il Segretario dell’ I.P.A.B., dovrà darne tempestiva comunicazione all’Assessorato Regionale della Famiglia politiche sociali e lavoro.

 

ART. 11

 

Le funzioni degli amministratori dell’Istituzione sono onorarie, pertanto non è prevista alcuna indennità di carica.

Agli amministratori compete, solamente il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per le missioni effettuate per conto e nell’interesse dell’Ente nell’esercizio del mandato.

La misura del rimborso spese è previsto dalle leggi vigenti e comunque lo stesso deve essere documentato per le missioni effettuate per conto e nell’interesse dell’ente e comunque nell’espletamento dell’esercizio del mandato.

 

Capo III

Del Presidente

ART. 12

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è organo dell’Ente, esercita tutte le funzioni previste dalla Legge dai regolamenti statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti interni.

In particolare:

a) E’ il legale rappresentante dell’Ente ed attende a questa funzione nei rapporti con gli Enti locali e le autorità statali e regionali;

 

b) Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche, con gli organi privati, con le espressioni organizzate dall’utenza e ogni altra organizzazione inerente al campo di attività dell’ente;

c) convoca e presiede il Consiglio d’Amministrazione determinando l’Ordine del giorno delle sedute mediante avviso scritto, da recapitarsi al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione ordinaria, e 24 ore prima per quella urgente con telegramma oppure con raccomandata affidata al servizio postale o raccomandata a mano o telefax o e-mail;

d) Dirige e regola la discussione delle sedute formulando proposte sulle materie poste all’Ordine del giorno;

e) Vigila sul buon andamento dell’Istituzione e sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione da parte del Segretario o di chi ne fa le veci;

f) Compone, unitamente al Segretario, la delegazione trattante di parte pubblica per la concertazione e la contrattazione con le organizzazioni sindacali.

 

ART.13

 

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assumerà le funzioni il Consigliere più anziano di età.

 

Capo IV

Del Consiglio d’ Amministrazione

ART. 14

 

Il Consiglio d’Amministrazione è l’organo di governo e determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente. (art. 3 D.Lgs. 29/93 e successive modifiche).

Informa l’attività dell’Istituzione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed al rispetto del principio del pareggio del bilancio. Definisce gli obblighi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati gestionali dalle direttive impartite.

Il C.d.A. delibera su tutti gli argomenti che non siano per legge o per statuto riservati alla competenza del presidente o del Segretario.

In particolare delibera su:

 

A) Amministrazione generale e servizi assistenziali

 

- approvazione dello statuto e delle relative modifiche;

- approvazione dei regolamenti e delle relative modifiche;

- approvazione di atti in ordine a collaborazioni o convenzioni con altri Enti;

- affidamento o revoca degli incarichi professionali e consulenze relativamente agli atti di competenza del Consiglio stesso;

- istituzione di nuovi servizi o ampliamento di quelli esistenti;

- definizione degli obbiettivi e programmi da attuare;

- adozioni delle direttive generali concernenti l’attività amministrativa e gestionale;

- transazione per gli atti di propria competenza;

- decisione di stare o resistere in giudizio;

- approvazione ed adozione della carta dei servizi;

 

B) Personale

 

- approvazione della dotazione organica del personale e delle relative modifiche;

- approvazione del regolamento relativo all’ordinamento degli uffici e dei servizi e del regolamento di accesso ai posti della dotazione organica;

- approvazione dei mansionari relativi ai singoli profili professionali;

- approvazione del piano occupazionale annuo e del fabbisogno triennale del personale, riferito sia a nuove assunzioni che a reperimento straordinario di personale per cause diverse;

- nomina del nucleo di valutazione dell’operato del dirigente e del personale (art. 20 comma 2 D.Lgs n° 29/1993 e successive modificazioni)

- presa d’atto dei C.C.N.L. del personale;

 

C) Finanze e contabilità

 

- approvazione del Bilancio di Previsione, delle variazioni e degli storni di bilancio;

- approvazione del Conto Consuntivo;

- approvazione delle rette, nonché delle tariffe da applicare ai vari servizi;

- nomina del revisore dei conti;

- investimenti di capitali in titoli;

- accensione di mutui o finanziamenti in genere;

- affidamento dei servizi di tesoreria ed esattoria;

- erogazione di contributi di qualsiasi natura.

 

 

D) Patrimonio lavori pubblici ed economato

 

- approvazione dei programmi e definizione di obbiettivi e di criteri in materia di acquisizione di beni e servizi, ristrutturazione, manutenzioni straordinarie e costruzioni;

- alienazione di beni del patrimonio immobiliare o mobiliare, nonché costituzione di diritti di natura reale o personale sugli stessi. Nel caso di locazioni o di affitti è competenza del Consiglio la determinazione dei criteri per la fissazione del canone;

- accettazione di lasciti o eredità;

- approvazione dei programmi e definizione degli obbiettivi in materia di lavori pubblici, compreso il Piano triennale delle Opere Pubbliche;

- approvazione dei progetti di massima, definitivi ed esecutivi, nonché delle relative varianti;

- definizione dei criteri per l’indizione degli appalti di lavori e di forniture di beni e servizi;

- trasformazione e ristrutturazione degli immobili.

 

Capo V

Delle sedute

ART. 15

 

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria o in via urgente, ogni qual volta che vi siano validi motivi di necessità tali da rendere indifferibile la trattazione di taluni affari. La riunione del C.d.A., avviene per:

 

1) auto convocazione;

2) iniziativa del Presidente;

3) domanda scritta motivata di almeno due Consiglieri;

4) invito dell’autorità Regionale;

 

Nei casi previsti ai punti 3, 4 la riunione deve avere luogo entro 5 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

 

ART. 16

 

La convocazione sia ordinaria che urgente viene disposta dal presidente secondo le modalità indicate all’art. 12 lettera c) del presente statuto. L’avviso di convocazione deve contenere l’Ordine del Giorno degli argomenti da trattare, deve indicare l’ora il giorno e la sede della riunione e mai l’indicazione di varie ed eventuali.

Detto ordine del giorno, può essere integrato seduta stante se sono presenti tutti i componenti del collegio e con la volontà espressa unanimemente.

ART. 17

 

Le sedute non sono pubbliche; funge da Segretario il Segretario dell’I.P.A.B.

Le sedute sono valide se intervengono almeno tre componenti. Ove nel corso della seduta tale numero legale viene a mancare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il consiglio può invitare alle riunioni, chiunque ritenga opportuno, per chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti contenuti nell’Ordine del giorno. Dette persone però non possono essere presenti al momento della votazione.

Nel caso siano stati invitati a partecipare, soggetti, esperti e/o tecnici (medici, ingegneri, assistente sociale, psicologo, operatori ecc) , quando il Presidente riconosco necessario l’apporto della loro qualificazione in relazione agli argomenti da trattare, potranno esprimere il loro parere – che verrà verbalizzato – senza diritto di voto.

Alle sedute del C. d. A. aventi all’ordine del giorno , l’adozione di provvedimenti di natura economico-finanziaria o patrimoniale, partecipa il revisore dei conti.

 

Capo V

Delle Deliberazioni

ART. 18

 

Le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi, per alzata di mano o nominative.

Le votazioni sono a scrutinio segreto se è richiesto dalla maggioranza dei consiglieri o quando si tratti di questioni che riguardano persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

 

ART. 19

 

I processi verbali sono stesi dal Segretario o , in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci

In caso di assoluto impedimento dei predetti, seduta stante le funzioni di Segretario possono essere affidate ad un membro del Consiglio di Amministrazione, escluso il Presidente.

I processi verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Se qualche componente del consiglio di amministrazione ha diritto di inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

 

ART. 20

 

Le deliberazioni per le quali è previsto dalla Legge Reg.le il controllo , saranno trasmesse all’Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro, entro i termini previsti, previa pubblicazione delle stesse all’Albo Pretorio del Comune di Catania, per due festività consecutive.

 

ART. 21

 

Tutte le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione, non soggette a controllo, sono esecutive e vanno pubblicate per due festività, ai sensi della vigente normativa, all’Albo dell’I.P.A.B.

Le determinazioni del Segretario sono esecutive e vanno pubblicate per una festività all’albo dell’Ente.

Sono sottoposte al controllo da parte dell’Assessorato della Famiglia delle politiche sociali e del Lavoro, le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione stabilite dalla legge vigente.

Tutti gli atti soggetti a controllo vanno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Catania per due festività consecutive e trasmesse all’ Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro , entro i successivi 10 giorni.

Le deliberazioni del CdA devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, ad esclusione di quelle riguardanti le modifiche statutarie, nonché, l’elezione del Presidente e del Vice Presidente del CdA, per il quale si richiede il voto della maggioranza assoluta dei componenti.

 

Capo VII

Delle Copie

ART. 22

 

Delle deliberazioni può essere rilasciata copia, dietro specifica istanza scritta e motivata al Segretario, dalla quale deve emergere l’interesse diretto del richiedente ai sensi della Legge Reg.le n° 10/91. Il rifiuto dev’essere comunicato entro i termini di legge. Il richiedente è tenuto a rimborsare all’I.P.A.B. le spese di riproduzione. Mediante pagamento anticipato, salvo le leggi sul bollo.

Ai consiglieri le copie verranno rilasciate gratuitamente per l’esercizio delle loro funzioni.

ART. 23

 

Il Segretario quale capo di tutto il personale dipendente, o suo delegato cura l’istruttoria delle deliberazioni da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; le correda degli opportuni elementi di valutazione e le collaziona nei modi di legge.

 

Capo VIII

Del Segretario

ART. 24

 

Il Segretario, appartiene alla qualifica dirigenziale, è il responsabile della gestione dell’I.P.A.B.. Ad esso spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, nell’ambito degli stanziamenti di Bilancio , nonché gli atti di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo (art. 107 D.Lgs. 18/08/2000, n° 267).

Sono attribuiti al Segretario tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti dal consiglio d’amministrazione. Egli è responsabile, in via esclusiva, in relazione agli obbiettivi dell’I.P.A.B. della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati di gestione. Spettano al Segretario le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari. E’ il superiore gerarchico di tutto il personale dipendente dell’Ente.

In particolare svolge le seguenti funzioni:

 

A) Amministrazione generale e servizi assistenziali

 

1. collaborazione con il Consiglio d’ Amministrazione nella stesura dei programmi e dei progetti;

2. relazione al Consiglio d’Amministrazione su qualsiasi aspetto attinente l’attività dell’Ente;

3. svolgimento della funzione di “datore di lavoro”, ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche;

4. svolgimento delle funzioni di “responsabile” del trattamento dei dati, ai sensi della Legge 675/1996 e successive modifiche;

5. Organizzazione dei servizi e delle attività;

6. Attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni, ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e/ conoscenza.

 

B) Personale

 

1. adozione degli atti di gestione ordinaria del personale ed applicazione degli, istituti contrattuali e della normativa in materia, ivi compresa la stipula dei contratti individuali di lavoro ed i procedimenti disciplinari;

2. assunzione di personale nel rispetto del piano occupazionale annuo e delle direttive del Consiglio d’Amministrazione;

3. determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici, dell’orario di servizio, apertura al pubblico, nonché dell’articolazione dell’orario di lavoro;

4. dirige, controlla e coordina l’attività dei responsabili dei servizi;

5. assegna i procedimenti, individuandone il responsabile;

6. formulazione al Consiglio d’Amministrazione di proposte di modifica della dotazione organica;

7. indizione dei concorsi pubblici e delle prove selettive per l’assunzione del personale; presidenza, delle relative commissioni, approvazione delle graduatorie;

8. assunzione delle determinazioni conseguenti al periodo di prova, dandone notizia, in caso di esito positivo al Consiglio d’Amministrazione;

9. partecipazione del personale a corsi di formazione e aggiornamento professionale nell’ambito dei piani approvati dal Consiglio di Amministrazione;

10. autorizzazione al personale dipendente ad assumere incarichi presso altri Enti Pubblici o privati;

11. nomina del nucleo interno per il controllo della qualità e per il controllo di gestione;

12. compone, unitamente al presidente, la delegazione di parte pubblica per la concertazione e la contrattazione con le organizzazioni sindacali.

 

C) Finanze e contabilità

 

1. assunzioni di impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, per tutti i settori dell’Ente;

2. liquidazione delle spese derivanti da regolare impegno o contratti, ivi incluse le competenze per prestazioni professionali e per le utenze;

3. liquidazione dei tributi dovuti per legge;

4. liquidazione delle quote associative;

5. aggiornamento in base all’indice ISTAT, dei canoni di locazione e di affitto dei beni immobili del patrimonio urbano e rurale se esistente;

6. sottoscrive, unitamente al ragioniere amministrativo, i mandati di pagamento e le reversali d’incasso.

 

D) Patrimonio lavori Pubblici ed Economato

 

1. proposta al Consiglio d’Amministrazione delle misure ed interventi per la migliore gestione del patrimonio immobiliare, se esistente e relazione sui metodi di gestione e sullo stato di attuazione dei programmi;

2. dispone le spese necessarie all’ordinaria manutenzione del patrimonio immobiliare, se esistente;

3. proposta al Consiglio d’Amministrazione di misure ed interventi relativi ai lavori pubblici e relazione sui metodi di gestione e sullo stato di attuazione dei programmi;

4. indizione delle gare d’appalto di lavori e forniture;

5. presiede e nomina le commissioni di gara;

6. stipula dei contratti d’affitto, di appalto e di fornitura di beni e servizi;

7. approvazione e liquidazione dei rendiconti di cassa dell’Economato;

8. verifica di cassa.

 

TITOLO III

Del Personale

ART. 25

 

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dell’I.P.A.B. Educandato regina Elena, è disciplinato dalle leggi, dallo Statuto, dai Contratti Collettivi nazionali per i dirigenti e per il personale dipendente degli Enti Locali in quanto applicabili e dal regolamento interno.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti è, altresì, disciplinato dal D.Lgs n° 165 del 30/005/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

 

ART. 26

 

La Pianta organica, i modi di nomina, i diritti e le attribuzioni ed il mansionario del personale, sono disciplinati dal regolamento di accesso ai posti e dal regolamento relativo all’ordinamento degli uffici e dei servizi, in sintonia, con quanto previsto per il personale degli Enti locali e delle disposizioni impartite dall’Organo tutorio.

Il personale, secondo quanto previsto dal regolamento relativo all’ordinamento degli uffici e dei servizi, è suddiviso in areè d’attività.

 

 

 

ART. 27

 

Oltre al personale di ruolo, l’I.P.A.B. potrà avvalersi di personale assunto a tempo determinato, di personale incaricato ai sensi dell’art. 31 della legge 17 luglio 1890 n° 6972 e /o avvalersi di personale esterno, mediante stipula di apposita convenzione o con contratto CO.CO.CO.; per l’affidamento di particolari servizi gestiti dall’I.P.A.B., può procedersi con la stipula di apposite convenzioni con enti, associazioni, cooperative, istituzioni e congregazioni religiose in possesso degli appositi requisiti di legge. Il relativo contratto sarà regolato dagli art. 2222 e segg. Del Codice Civile ed escluderà ogni rapporto di pubblico impiego e non potrà essere rinnovato tacitamente.

Al coordinamento degli uffici è preposto il Segretario, il quale dovrà provvedere a dare le opportune direttive per l’esecuzione alle disposizioni impartite dal Consiglio d’Amministrazione.

 

 

ART. 28

 

I rapporti, eventuali, con le Congregazioni religiose e con il Cappellano saranno regolati da apposite convenzioni.

 

 

 

TITOLO IV

DEGLI UTENTI

ART. 29

 

Gli Utenti si ammettono:

a) per domanda da chiunque presentata;

b) per segnalazione da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza;

c) per disposizione dell’I.P.A.B.;

d) per segnalazione da parte dei Comuni, ai sensi delle rispettive convenzioni;

Il ricovero è comunque disposto con determinazione del Segretario.

 

ART. 30

 

Gli utenti possono essere dimessi per cattiva condotta.

Inoltre:

a) quando non concorrano più nei medesimi le condizioni che ne hanno determinato l’ammissione;

b) quando la dimissione è richiesta dall’autorità che ne ha richiesto l’ammissione, con provvedimento motivato;

c) per quanto attiene ai minori, quando avranno compiuto il 18 anno di età;

L’amministrazione comunque in presenza di validi motivi, può disporre diversamente, ma in ogni caso non oltre il compimento del 26° anno di età;

d) per rientro in famiglia e/o per richiesta da persona che abbia offerto idonea garanzia avanti al competente funzionario per il mantenimento dell’individuo ricoverato.

 

ART. 31

 

I ricoverati che ne facciano espressa richiesta, senza costrizione alcuna, potranno essere occupati, secondo le loro attitudini e capacità fisiche ed intellettive, a titolo gratuito, in piccoli servizi ritenuti utili: giardinaggio, sartoria, disbrigo pratiche, sorveglianza, piccoli lavori casalinghi, animazione socio-culturale-ricreativa e simili.

L’amministrazione non potrà ritenersi responsabile per quegli utenti che prima di allontanarsi temporaneamente dall’Istituto, non abbiano informato il responsabile di reparto della loro destinazione.

Nessuna pratica religiosa può essere imposta ai ricoverati.

 

 

ART. 32

 

Le disposizioni di cui al presente titolo verranno appositamente regolamentate.

 

TITOLO V

FINANZE E CONTABILITA’

Capo I

 

La gestione economico finanziaria

 

ART. 33

 

La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell’I.P.A.B. deve attenersi al principio del pareggio di bilancio.

L’Ente sul piano finanziario e contabile, opera a mezzo dei seguenti strumenti:

- Bilancio di Previsione

- Conto Consuntivo.

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati con il conto consuntivo.

Il consiglio d’Amministrazione, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all’efficacia dell’Azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il Segretario a cui è affidato il compito di Economo dell’Ente, salvo diversa disposizione appositamente regolamentata, predispone il progetto di Bilancio di Previsione, il Conto Finanziario e quello Consuntivo, attende a tutti gli affari che riguardano la finanza e contabilità generale dell’Ente, tenendo conto della normativa vigente.

 

ART. 34

 

Tutti i documenti finanziari devono essere approvati nei modi e termini di legge; quello preventivo, in particolare, deve perseguire l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

 

ART. 35

 

Sarà cura del Segretario, predisporre la relazione che accompagna la stesura definitiva del bilancio di previsione, la relazione morale sul conto consuntivo, nella quale saranno espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

 

ART. 36

 

Il servizio di tesoreria deve essere assicurato da un istituto di credito autorizzato a svolgere l’attività creditizia con proprio sportello nel Comune di Catania.

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’I.P.A.B. e finalizzato alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell’I.P.A.B., o da norme pattizie.

Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’I.P.A.B. e viene gestito dal tesoriere.

L’affidamento del servizio deve essere effettuato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.

Il servizio di tesoreria deve essere regolato da apposito contratto deliberato dal Consiglio d’Amministrazione.

Per eventuali danni causati all’I.P.A.B. e/o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’I.P.A.B..

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono stati muniti della firma del Segretario o di chi ne fa le veci.

 

ART. 37

 

L’I.P.A.B. nell’ambito della propria autonomia, si dota degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico di cui al D.Lgs. 30 Luglio 1999, n. 286.

In particolare l’I.P.A.B., entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto adotterà il Regolamento di contabilità, secondo i principi contabili previsti dalle norme statali e regionali vigenti in materia.

Il regolamento di contabilità stabilirà, in armonia delle leggi vigenti, le norme relative alla competenza specifica degli Organi e dei soggetti dell’Ente preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario, contabile e patrimoniale.

 

CAPO II

Il Revisore Contabile

ART. 38

 

Il revisore contabile è nominato dal Consiglio d’Amministrazione, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 88 e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità di cui all’art. 234 comma 2 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

La durata dell’incarico è stabilita in tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di nomina e può essere riconfermato per una sola volta consecutiva.

L’incarico di revisore può essere revocato solamente per inadempienza. La cessazione dell’incarico può avvenire per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

La funzione esercitata è pubblica. Essa attiene alla:

- collaborazione col Consiglio d’Amministrazione, con il Presidente e con il Segretario, nell’esercizio dell’attività di indirizzo e di gestione;

- relazione sulle deliberazioni del bilancio di previsione, delle variazioni di bilancio , degli storni di fondi e del conto consuntivo;

- vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente alle entrate, alle spese, all’attività contrattuale, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

- verifiche ordinarie di cassa da effettuare trimestralmente e straordinarie nei casi di avvicendamento degli organi dell’I.P.A.B..

In quest’ultimo caso alle operazioni di verifica devono intervenire gli amministratori uscenti e subentranti.

Al revisore contabile, per l’esercizio delle sue funzioni, è garantito il diritto di accesso agli atti e documenti dell’I.P.A.B.

 

ART . 39

 

Il compenso al revisore contabile è determinato dal CdA su proposta del Presidente.

Al revisore contabile compete, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le missioni effettuate per conto e nell’interesse dell’I.P.A.B., nell’esercizio del mandato.

La misura del rimborso sarà quella stabilita dalle norme vigenti in materia.

 

Art. 40

 

Con periodicità trimestrale sarà effettuata la verifica della gestione secondo i termini di legge.

 

TITOLO VI

CONTRATTI

ART. 41

 

I contratti dell’I.P.A.B. e le procedure di affidamento di lavori, forniture, e servizi sono disciplinati dalla vigente normativa regionale.

L’I.P.A.B. dovrà dotarsi di apposito regolamento dei contratti e dell’affidamento di lavori, forniture e servizi, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

 

TITOLO VII

NORME FINALI

ART. 42

 

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle vigenti norme in materia ed ai principi generali dell’Ordinamento giuridico.

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